(1) I distretti sociali rappresentano l'unità organizzativa dei servizi sociali per l'erogazione delle prestazioni di base e di pronto intervento a favore di tutte le persone in stato di bisogno.
(2) La Giunta provinciale definisce gli ambiti territoriali dei distretti sociali, che devono coincidere con quelli dei distretti sanitari.
(3) Per una gestione unica e integrata del distretto socio-sanitario gli enti gestori dei servizi sociali e dei servizi sanitari sottoscrivono accordi, con i quali sono fissate le modalità gestionali uniche e di conduzione dei servizi, la predisposizione del personale e il finanziamento condiviso e partecipativo delle attività. Gli accordi prevedono che la gestione di tutto il distretto socio-sanitario integrato o di settori specifici venga tramessa ad un unico operatore di uno dei due enti gestori, che assume l'incarico per conto di entrambi. Gli accordi prevedono inoltre programmi socio-sanitari annuali e pluriennali e vongono sottoscritti da entrambi i gestori.30)