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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 30 aprile 1991, n. 131)
Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano

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1)
Pubblicata nel B.U. 21 maggio 1991, n. 22.

Art. 12/bis  delibera sentenza

(1) L'azienda è ente strumentale degli enti gestori dei servizi sociali per la gestione dei servizi medesimi. Essa è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia funzionale, tecnica, amministrativa e contabile, ed assume le attribuzioni previste dalle disposizioni di legge e dal piano sociale provinciale e quelle che le vengono conferite dagli enti gestori.

(2) Sono organi dell'azienda il direttore ed il collegio dei revisori dei conti, cui competono rispettivamente le funzioni di direzione gestionale e di controllo.

(3) Al direttore spettano tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell'azienda cui è preposto secondo le modalità previste dallo statuto. In particolare il direttore verifica i risultati della gestione dell'azienda e dispone le assunzioni del personale.

(4) Il direttore dell'azienda è nominato dalla giunta dell'ente gestore di riferimento, previo avviso da pubblicarsi, almeno trenta giorni prima, nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

(5) Ai fini della nomina, all'atto della presentazione della domanda, i candidati alla direzione dell'azienda non devono aver superato il sessantacinquesimo anno di età, devono essere in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti attestanti un'esperienza di attività professionale di direzione tecnico-amministrativa presso enti e strutture pubbliche o private, a livello dirigenziale, di almeno cinque anni, nonché dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca previsto dalla vigente normativa.

(6) Il collegio dei revisori è nominato dall'azienda secondo la vigente normativa in materia di ordinamento dei comuni. Il compenso è fissato dalla Giunta provinciale.

(7) Il comune o la comunità comprensoriale approva i programmi di attività dell'Azienda, unitamente ad un piano finanziario o bilancio preventivo a dimostrazione dell'equilibrio finanziario dell'esercizio di riferimento, il bilancio economico patrimoniale di fine esercizio o conto consuntivo, la pianta organica del personale dipendente, i regolamenti dei servizi, l'istituzione di nuovi servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi dei servizi ed esercita la vigilanza sull'Azienda.

(8) I consigli comprensoriali o rispettivamente comunali approvano lo statuto dell'azienda e relative modifiche e, per la parte di competenza, approvano i bilanci pluriennali delle aziende e ne assicurano i finanziamenti annuali.

(9) Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la vigente normativa provinciale sull'ordinamento delle comunità comprensoriali.

(10) Il personale dipendente degli enti gestori di riferimento, addetto in modo esclusivo o prevalente allo svolgimento delle funzioni socio-assistenziali, è trasferito all'azienda nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita presso l'ente gestore. La giunta comunale o comprensoriale stabilisce tempi e modalità del trasferimento.24)

massimeDelibera N. 3988 del 24.10.2005 - Compensi ai revisori dei conti
24)
L'art. 12/bis è stato inserito dall'art. 8 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16, e successivamente modificato dall'art. 23 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3, dall'art. 41 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, e dall'art. 32 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.
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