In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 30 aprile 1991, n. 131)
Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 21 maggio 1991, n. 22.

Art. 1 (Finalità dei servizi sociali)  delibera sentenza

(1) I servizi sociali attuano interventi mirati alla promozione, al mantenimento e al recupero del benessere della popolazione, al pieno sviluppo della personalità nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, nonché al soddisfacimento delle esigenze fondamentali della vita.

(2) Concorrono all'attuazione dei servizi sociali, la Provincia, i comuni e loro consorzi, le istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza e le comunità comprensoriali. Sono denominati enti gestori dei servizi sociali i comuni, i consorzi tra comuni e le comunità comprensoriali, che gestiscono servizi sociali ai sensi della presente legge.2)

(3) I servizi sociali perseguono in particolare:

  1. la prevenzione e la rimozione delle situazioni di bisogno o di emarginazione nel quadro di una politica generale volta a superare gli squilibri sociali esistenti nel territorio;
  2. Il sostentamento della famiglia nell'adempimento dei compiti relativi;
  3. la protezione della maternità, dell'infanzia, della gioventù, degli anziani, degli inabili e delle persone in difficoltà o esposte a rischio;
  4. il superamento della logica dell'assistenza per categorie mediante l'attuazione di interventi uguali a parità di bisogni e interventi differenziati in rapporto alla specificità dei casi;
  5. la promozione della più ampia aggregazione della collettività, atta ad individuare, prevenire e rimuovere le cause generatrici del disagio.

(4) Gli interventi dei servizi sociali sono mirati al mantenimento, all'inserimento e al reinserimento degli utenti nella vita familiare, sociale, scolastica e lavorativa. Essi si integrano con quelli dei servizi educativi, formativi, scolastici, giudiziari e sanitari.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 425 del 29.12.2008 - Rilascio del certificato di abitabilità - condono edilizio - deroga solo a norme regolamentari - possibilità di intervento del sindaco a salvaguardia delle condizioni igienico-sanitarie - ricorso gerarchico improprio - limiti ai poteri autorità decidente
2)
Il comma 2 è stato integrato dall'art. 2 della L.P. 10 dicembre 1992, n. 43.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionA Assistenza agli anziani
ActionActionB Servizio consultoriale per le famiglie
ActionActionC Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
ActionActionD Famiglia, donne e gioventù
ActionActionE Provvidenze per le persone disabili
ActionActionF Interventi in materia di dipendenze
ActionActionG Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
ActionActionH Assistenza economica di base
ActionActionI Cooperazione allo sviluppo
ActionActionJ Servizi sociali
ActionActiona) Legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1992, n. 43
ActionActionc) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 maggio 1994, n. 2808
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30 
ActionActiond) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 febbraio 2007, n. 14
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 10 settembre 2009 , n. 42
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2011 , n. 28
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 4 gennaio 2012, n. 1
ActionActionK Previdenza integrativa
ActionActionL Volontariato
ActionActionM Emigrati
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico