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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 101)
Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale

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1)
Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1991, n. 19.

Art. 10 (Indennità per le servitù)  delibera sentenza

(1) Per il danno permanente derivante dalla costituzione o estinzione coattiva di una servitù, al proprietario o all’avente diritto spetta un’indennità in proporzione alla diminuzione rispettivamente della redditività e del valore dell’immobile da asservire o asservito, valutato ai sensi degli articoli 7/quater, 7/quinquies, 8, 9, 13 e 14.

(2) Per il danno derivante dall’imposizione della servitù di elettrodotto è corrisposto, per l’area su cui si proiettano i conduttori e insiste la relativa fascia di rispetto, un terzo dell’indennità di espropriazione della parte strettamente necessaria al transito per il servizio delle condutture; per le aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere, aumentate, ove occorra, da un’adeguata zona di rispetto, è corrisposta l’intera indennità di espropriazione.

(3) Non è dovuta alcuna indennità per le servitù che possono essere conservate o trasferite senza danno o senza grave incomodo del fondo dominante o servente. In questo caso sono rimborsate le spese necessarie per l’esecuzione delle opere occorrenti per la conservazione o per la traslazione della servitù, salva, a chi promuove la procedura, la facoltà di farle eseguire egli stesso. Le suddette opere e spese sono indicate nella perizia.

(4) Se il terreno asservito è coltivato direttamente dal proprietario o appartiene ad un’azienda agricola condotta dal proprietario, oltre all’indennità di cui al comma 1 è corrisposto un indennizzo per l’eventuale danno connesso alla perdita di frutti, al taglio di piante e loro reimpianto, ed alla minor redditività temporanea del fondo.

(5) Se il terreno è coltivato da un affittuario o concessionario di bene di uso civico, l’indennizzo di cui al comma 4 è corrisposto direttamente a costui.

(6)25)26)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 306 del 14.07.2003 - Percorso pedonale nel piano di attuazione - comporta dichiarazione di pubblica utilità della servitù
25)
L'art. 10 è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 9.
26)
L'art. 10, comma 6, è stato abrogato dall'art. 32, comma 2, della L.P. 23 novembre 2010, n. 14.