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In vigore al: 11/09/2012

e) Legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 191)
Interventi a favore dello sport

1)

Pubblicata nel B.U. 30 ottobre 1990, n. 49.

Art. 1 (Generalità)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano riconosce la funzione sociale dello sport e delle attività fisicomotorie quali strumenti di promozione umana e di tutela della salute e sostiene le iniziative atte a favorire l'esercizio e lo sviluppo delle attività sportive e l'incremento del patrimonio sportivo.

Art. 2 (Interventi finanziari)

(1) Ai fini di cui all'articolo 1 la Giunta provinciale è autorizzata:

  • a)  a concedere contributi e sovvenzioni ad enti, associazioni, federazioni, società, comitati, unioni ed altre organizzazioni sportive, nonché ad altri enti pubblici e privati ritenuti idonei per:
    • 1)  lo svolgimento e la diffusione delle attività sportive;
    • 2)  la formazione e l' aggiornamento di tecnici, dirigenti e atleti;
    • 3)  l' organizzazione e la partecipazione e manifestazioni sportive;
    • 4)  il sostegno socio-assistenziale di atleti infortunati nell' espletamento delle attività sportive o di atleti di talento;
    • 5)  iniziative o manifestazioni di carattere promozionale e di richiamo turistico-economico compreso il soggiorno di atleti e squadre sportive particolarmente affermati in località provinciali;
    • 6)  l' acquisto di attrezzature sportive, arredi di equipaggiamenti necessari per il raggiungimento dei fini statutari o sociali dei richiedenti;
    • 7)  la realizzazione, il miglioramento, l' ampliamento, il completamento e la ristrutturazione di impianti sportivi con relative opere accessorie, campi da gioco per bambini, nonché altre opere di interesse sportivo;
    • 7  bis) l' acquisto di beni immobili da destinarsi a sedi sociali e di terreni per la realizzazione di impianti sportivi nonché i relativi oneri finanziari e spese di progettazione ed accessorie; 2)
    • 8)  ogni altra iniziativa rivolta allo sviluppo del settore;
  • b)  a sostenere direttamente le spese per le iniziative di cui alla lettera a), compresi:
    • 1)  la sponsorizzazione di iniziative, atleti e manifestazioni sportive a carattere promozionale e di richiamo turistico-economico per la provincia;
    • 2)  il conferimento di onorificenze ad atleti, tecnici e dirigenti sportivi,

(2) I contributi previsti dal comma 1, lettera a), punto 7), possono essere concessi anche a Comuni o loro consorzi.

2)

La cifra 7/bis è stata inserita dall'art. 17 della L.P. 29 gennaio 1996, n. 2.

Art. 3 (Consulta provinciale)

(1) È istituita la consulta provinciale dello sport quale organo tecnico-consultivo della Provincia autonoma di Bolzano in materia di attività sportive.

(2) La consulta è composta dai seguenti membri:

  • a)  dall' assessore provinciale competente in materia di attività sportive, quale presidente;
  • b)  da un assessore provinciale che non appartenga allo stesso gruppo linguistico del presidente, quale vicepresidente;
  • c)  da un rappresentante del comitato provinciale del CONI;
  • d)  da tre esperti designati dagli organismi sportivi più rappresentativi in provincia;
  • e)  da un esperto designato dall' assessore provinciale competente in materia di attività sportive.

(3) La composizione della consulta deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali risultano dall'ultimo censimento, fatta salva la presenza del gruppo linguistico ladino.

(4) Per tutti i membri della consulta e per il segretario, ad eccezione del presidente e del vicepresidente, è nominato un supplente, che sostituisce il membro effettivo in caso di sua assenza o impedimento.

(5) I direttori dell'ufficio sport, attività alpinistiche e ricreative della ripartizione VII, nonché degli uffici affari amministrativi scolastici delle ripartizioni III e X, partecipano alle sedute della consulta, con voto consultivo.

(6) I membri della consulta di cui alle lettere c) e d) sono scelti tra terne di nominativi designati dagli organismi indicati. Qualora la designazione non avvenga entro il termine di giorni sessanta dalla richiesta, la Giunta provinciale provvede alla nomina tenuto conto delle designazioni proposte dall'assessore competente in materia.

(7) La consulta è nominata con deliberazione della Giunta provinciale e permane in carica per la durata della legislatura nel corso delle quale è intervenuta la nomina. I membri possono essere riconfermati.

(8) Ai membri della consulta, in quanto spettino, sono corrisposti i compensi ed il trattamento economico di missione previsti dalla vigente normativa provinciale. Funge da segretario della consulta un dipendente dell'ufficio provinciale competente in materia di attività sportive.

(9) La consulta è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Art. 4 (Procedure)

(1) I contributi e le sovvenzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), vegono concessi con deliberazione della Giunta provinciale sentito il parere della consulta di cui all'articolo 3, fatta eccezione per le iniziative indicate al punto 5) del medesimo articolo 2, comma e lettera.

(2) La consulta ha facoltà di sottoporre proposte per le onorificenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 2).

(3) Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti i criteri per l'erogazione e la liquidazione dei contributi e delle sovvenzioni, la documentazione richiesta ai medesimi fini e la data di presentazione delle domande.

Art. 5 (Norme transitorie)

(1) Le domande di contributo o sovvenzione presentate ai sensi della legge provinciale 24 novembre 1960, n. 16, sono valide agli effetti della presente legge e vengono istruite secondo le disposizioni contenute nella medesima dopo l'entrata in vigore. Il competente ufficio provinciale provvede a richiedere agli interessati eventuali elementi a chiarimento, o documentazione integrativa.

(2) La legge provinciale 24 novembre 1960, n. 16, come modificata dall'articolo 9 della legge provinciale 2 giugno 1988, n. 21, è abrogata.

(3) Il termine di presentazione delle domande di contributo o sovvenzione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 4), 5) e 7), a valere sugli stanziamenti recati dalla presente legge, nonché su quelli iscritti nel bilancio 1990 per l'attuazione della legge provinciale 24 novembre 1960, n. 16, non impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito nel quindicesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6-7.   3)

3)

Omissis.

Art. 8 (Clausola d'urgenza)

(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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