Pubblicata nel B.U. 30 ottobre 1990, n. 49.
(1) La Provincia autonoma di Bolzano riconosce la funzione sociale dello sport e delle attività fisicomotorie quali strumenti di promozione umana e di tutela della salute e sostiene le iniziative atte a favorire l'esercizio e lo sviluppo delle attività sportive e l'incremento del patrimonio sportivo.