Pubblicato nel Suppl. Ord., al B.U. 22 agosto 1989, n. 37.
(1) La Giunta provinciale, il Presidente e i componenti della Giunta provinciale possono assumere spese di rappresentanza connesse alle funzioni da essi esercitate, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.
(2) Per i fini di cui al comma 1 è autorizzato lo stanziamento di lire 220 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1989 (capitolo 11025).
(3) Gli stanziamenti a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabiliti dalla legge finanziaria annuale. 3)
Vedi l'art. 2 della L.P. 11 agosto 1994, n. 6:
Art. 2 (Spese riservate degli amministratori)
(1) Al Presidente ed ai membri della Giunta provinciale sono riconosciute spese riservate, connesse con l'esercizio della funzione, nei limiti d'importo stabiliti annualmente con legge finanziaria.