Pubblicata nel B.U. 22 agosto 1989, n. 37.
(1) Le domande e la documentazione presentate dai comuni nell'anno 1988 ai fini dell'ammissione al programma per l'impiantistica sportiva per gli anni 1987 e 1988 sono validi agli effetti dell'ammissione al programma relativo alle quote di fondi 1988 da approvarsi dopo l'entrata in vigore della presente legge.