(1) Per l'incentivazione dell'apicoltura e dell'allevamento delle api e per l'applicazione delle misure igienico-sanitarie compresa la lotta alle malattie infettive ed infestanti delle api, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi nella misura fino al 50% dei costi riconosciuti.
(2) Contributi possono essere concessi anche nell'ambito delle leggi vigenti per l'incentivazione zootecnica e frutticola, a persone singole ed alle associazioni degli apicoltori; tali contributi possono essere concessi anche per corsi di addestramento, aggiornamento, nonché per viaggi istruttivi.