Pubblicata nel B.U. 20 dicembre 1988, n. 57.
(1) Al personale provinciale cui spettino emolumenti in dipendenza del rapporto d'impiego o della cessazione del medesimo, sono corrisposti sull'importo liquidato gli interessi legali a decorrere dal 90° giorno successivo alla data di maturazione del corrispondente titolo.
(2) Se la liquidazione dell'importo è subordinata alla presentazione di domanda o di documentazione anche di competenza di altri enti, il termine di 90 giorni inizia a decorrere dalla data ultima di ricevimento degli atti necessari da parte dei competenti uffici provinciali.
(3) Qualora la liquidazione degli emolumenti avvenga a distanza di oltre sei mesi dalla data di maturazione del corrispondente titolo, oltre agli interessi, se dovuti, spetta in ogni caso la rivalutazione monetaria e sempreché il ritardo non sia imputabile all'interessato.
(4) Qualora il diritto alla corresponsione degli emolumenti sorga in base a norma di legge con effetto retroattivo, la data di maturazione del corrispondente titolo va riferita alla data di entrata in vigore della legge, fatto salvo quanto disposto al precedente secondo comma.