Pubblicata nel B.U. 6 dicembre 1988, n. 55.
(1) I comuni entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge procedono alla ricognizione o descrizione dell'elenco delle strade rurali. Il comune può procedere, qualora ciò venga ritenuto necessario, all'aggiornamento dell'elenco con le stesse modalità stabilite per la sua formazione.