Pubblicata nel B.U. 6 dicembre 1988, n. 55.
(1) Sono considerate strade rurali soggette ad uso pubblico i collegamenti viari tra gli insediamenti rurali e la normale rete stradale che per ampiezza, pendenza, sicurezza e fondo stradale, risultino idonei al transito delle autovetture a due ruote motrici e siano sottoposti ad ordinaria e straordinaria manutenzione.
(2) Per insediamento rurale si intendono le aziende rurali a prevalente carattere agro-forestale, stabilmente coltivate ed abitate. Sono comunque escluse le malghe, le baite, gli insediamenti turistici e per ferie, ecc.