(1) L’attività ispettiva di vigilanza e controllo sulle farmacie aperte al pubblico e sugli esercizi commerciali che, secondo le disposizioni vigenti statali e provinciali, possono dispensare medicinali, è esercitata dal competente ufficio provinciale.3)
(2) Le ispezioni ordinarie, straordinarie e preventive previste dalle vigenti disposizioni nei confronti delle farmacie sono effettuate da una commissione ispettiva nominata dalla Giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente in materia di sanità e composta:
- da un funzionario del ruolo amministrativo provinciale di qualifica funzionale non inferiore alla VIII. con funzioni di presidente;
- dal responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'USL competente per territorio;
- da un farmacista del ruolo nominativo provinciale del servizio sanitario provinciale;
- da un farmacista esercente designato dall'ordine dei farmacisti della provincia.
(3) Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario del ruolo amministrativo provinciale di qualifica funzionale non inferiore alla VI.
(4) Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione.
(5) Ai componenti la commissione competono, in quanto spettanti, i compensi ed il trattamento economico di missione secondo la vigente normativa provinciale.
(6) Il presidente della commissione cura la trasmissione degli atti della commissione al competente ufficio provinciale per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.