Pubblicata nel B.U. 8 novembre 1988, n. 50.
(1) 9)
(2) Lo stesso personale deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro derivatigli dall'espletamento delle relative funzioni anche con una polizza integrativa contro il rischio di infortunio in servizio con esito mortale o invalidità permanente o malattia per causa di servizio.
(3) Il personale tecnico che esegue collaudi e verifiche periodiche di macchine e impianti, inchieste di infortuni e ispezioni in cantieri, stabilimenti officine, in luoghi dove viene a contatto diretto con sostanze insudicianti, ove ci sono specifici pericoli di offesa al corpo, viene dotato di vestiario di lavoro di protezione e di mezzi personali protettivi. La loro pulizia, riparazione e sostituzione è a spese dell'amministrazione provinciale.
(4) 9)
(5) Con regolamento di esecuzione sono stabilite la tariffa e le modalità per la liquidazione delle spese di cui all'articolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
I commi 1 e 4 sono stati abrogati dall'art. 10 della L.P. 9 novembre 2001, n. 16.