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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 19 agosto 1988, n. 341)
Esercizio delle funzioni amministrative provinciali in materia di comunicazioni e trasporti e porti lacuali

1)

Pubblicata nel B.U. 30 agosto 1988, n. 39.

Art. 1 (Organi competenti)  delibera sentenza

(1) Le funzioni amministrative concernenti le attribuzioni della Provincia in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale - compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia -, nonché in materia di porti lacuali, derivanti dal D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, e dalle altre norme statali, regionali e provinciali vigenti nelle materie stesse, sono esercitate tramite gli uffici n. 85 e 87 dell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, nonché quello di cui all'articolo 2 della presente legge, dai competenti organi provinciali.

(2) Le funzioni esercitate dal Ministero dei trasporti o dal prefetto in base alla normativa vigente e trasferite alla Provincia sono esercitate dall'assessore provinciale competente in materia, salvo:

  1. le decisioni sui ricorsi di cui alla lettera a) del comma 1/ter dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, e successive modifiche, che competono al Presidente della Provincia, sentita la commissione medica provinciale di cui al comma 1/quater dell'articolo 9 di tale decreto;
  2. le decisioni sui ricorsi di cui alla lettera b) del comma 1/ter dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, e successive modifiche, che competono al Presidente della Provincia, sentita l'apposita commissione tecnico-amministrativa, in quanto istituita.2)

(3) Le funzioni esercitate dalla soppressa direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Trentino-Alto Adige e trasferiti alla Provincia, sono esercitate, secondo le direttive del competente Assessore provinciale, tramite il personale di cui all'articolo 4, comma 5, del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale in esso contemplata.

(4) Le funzioni esercitate dagli organi tecnico-consultivi del ministero dei trasporti e trasferite alla Provincia, sono esercitate dal comitato provinciale per i trasporti pubblici su strada o dal comitato consultivo funivie, per i settori di rispettiva competenza. Rimane salva la facoltà di avvalersi degli organi consultivi e dei diversi tecnici dello Stato, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 102 del 13.03.2007 - Albo autotrasportatori - esclusione dell'iscrizione dall'albo di impresa retta da cittadino extracomunitario - mancata comunicazione rinnovo permesso di soggiorno - irrilevanza
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 317 del 30.06.2004 - Patente di guida - revisione - insufficienza di un generico riferimento a parere commissione tecnica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 416 del 29.09.2003 - Circolazione stradale - patente di guida - revisione - occorre motivazione esauriente - ipotesi di incidente stradale - collegamento automatico con provvedimento di revisione - insussistenza
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 213 del 20.05.2003 - Patente di guida - revisione - necessità di motivazione adeguata
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 210 del 20.05.2003 - Patente di guida - revisione a seguito di incidente stradale - occorre esauriente motivazione
2)

Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 21 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

Art. 1/bis (Autotrasporto di cose per conto terzi e in conto proprio)

(1) La competenza relativa alla gestione dell’albo provinciale degli autotrasportatori per conto terzi e del rilascio delle licenze di trasporto merci in conto proprio, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, è esercitata dall’ufficio competente in materia di trasporto merci della Ripartizione provinciale Mobilità.

(2) Il contributo annuo per l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori, di cui all’articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per le imprese iscritte all’albo della Provincia di Bolzano – in deroga a quanto previsto dalla citata legge – è versato dagli interessati direttamente all’amministrazione provinciale.

(3) Restano ferme le competenze dello Stato per quanto concerne la fissazione della misura del contributo annuo nonché i criteri per la sua fissazione e la determinazione dei tempi per il pagamento da parte delle imprese.3)

3)

L'art. 1/bis è stato inserito dall'art. 13, comma 1, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.

Art. 2 4)

4)

Riguarda l'istituzione dell'ufficio n. 196 - Ufficio trasporti merci, albo degli autotrasportatori e scuole guida.

Art. 3-5 5)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

5)

Omissis.

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