Pubblicata nel B.U. 30 agosto 1988, n. 39.
(1) La competenza relativa alla gestione dell’albo provinciale degli autotrasportatori per conto terzi e del rilascio delle licenze di trasporto merci in conto proprio, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, è esercitata dall’ufficio competente in materia di trasporto merci della Ripartizione provinciale Mobilità.
(2) Il contributo annuo per l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori, di cui all’articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per le imprese iscritte all’albo della Provincia di Bolzano – in deroga a quanto previsto dalla citata legge – è versato dagli interessati direttamente all’amministrazione provinciale.
(3) Restano ferme le competenze dello Stato per quanto concerne la fissazione della misura del contributo annuo nonché i criteri per la sua fissazione e la determinazione dei tempi per il pagamento da parte delle imprese.3)
L'art. 1/bis è stato inserito dall'art. 13, comma 1, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.