Pubblicata nel B. U. 22 luglio 1988, n. 32 - Numero Straordinario.
(1) Le commissioni esaminatrici, di cui al precedente articolo, per le prove finali esprimono una valutazione complessiva dei candidati in trentesimi.
(2) Contro il giudizio espresso dalla commissione è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati alla Giunta provinciale, esclusivamente per motivi di legittimità.
(3) Per i gettoni di presenza ai membri della commissione si applicano le disposizioni in vigore presso l'Amministrazione provinciale.