Pubblicata nel B. U. 22 luglio 1988, n. 32 - Numero Straordinario.
(1) Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge provinciale 17 agosto 1976, n. 33.
(2) L'attestato di idoneità per istitutore in convitto, rilasciato ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 33, è da considerarsi requisito valido per la nomina ai posti di ruolo e per gli incarichi per la qualifica di educatore in convitto.
(3) L'attestato di idoneità per istitutore per handicappati, rilasciato ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 33, è da considerarsi requisito valido per la nomina ai posti di ruolo e per gli incarichi per le qualifiche di insegnante laureato e insegnante diplomato, tecnico per soggetti portatori di handicap.