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In vigore al: 11/09/2012

o) LEGGE PROVINCIALE 12 maggio 1988, n. 191)
Applicazione della legge 20 maggio 1985, n. 207 - Disposizioni relative al personale del servizio sanitario con modificazioni ed integrazioni alle leggi provinciali 28 giugno 1983, n. 19, L.P. 5 gennaio 1984, n. 1 (piano sanitario provinciale 1983 - 1985), e L.P. 17 aprile 1986, n. 15

1)

Pubblicata nel B.U. 24 maggio 1988, n. 23.

Art. 1 (Applicazione della legge 20 maggio 1985, n. 207)

(1) Al personale del servizio sanitario della provincia di Bolzano si applicano, anche in parziale deroga alle norme di cui alla legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, le norme della legge 20 maggio 1985, n. 207.

(2) Sono confermati tutti i provvedimenti di inquadramento in ruolo già adottati, ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 207, da organi eventualmente diversi rispetto a quelli individuati nella legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19.

(3) I concorsi pubblici per la copertura dei posti, che risultano disponibili nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, e che alla data di entrata in vigore della presente legge sono coperti da incarichi, devono essere banditi, previa autorizzazione da parte della Giunta provinciale, entro 60 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge. I relativi incarichi possono essere prorogati fino alla conclusione dei concorsi.

(4) Qualora vi sia in atto, per singoli ruoli e posizioni funzionali, eccedenza di incarichi rispetto ai posti che possono essere messi a concorso ai sensi del precedente terzo comma, gli incarichi stessi cessano di diritto alla data di indizione del relativo bando di concorso, ed i relativi posti possono essere ricoperti mediante incarichi provvisori, previa deliberazione di nuove graduatorie degli aspiranti, a seguito di appositi avvisi pubblici. I nuovi incarichi possono essere prorogati fino alla conclusione dei relativi concorsi.

Art. 2 (Personale del servizio sanitario - festività)

(1) Ai fini di assicurare la perequazione dello stato giuridico e del trattamento economico dei pubblici dipendenti in provincia di Bolzano le disposizioni vigenti per il personale della Provincia per quanto concerne le festività sono estese al personale del servizio sanitario provinciale.

Art. 3-5.   2)

Norme transitorie

Art. 6   3)

3)

Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

Art. 7   4)

4)

L'art. 7 è stato abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 8   5)

5)

Abrogato dall'art. 2 della L.P. 1 luglio 1993, n. 12.

Art. 9   6)

6)

Abrogato dall'art. 6 della L.P. 2 maggio 1995, n. 10.

Art. 10 (Concorso pubblico, per titoli ed esami, per le posizioni funzionali di psicologo collaboratore, psicologo coadiutore e psicologo dirigente del profilo professionale: psicologi)

(1) Ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, banditi in provincia di Bolzano, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, per la copertura di posti in organico delle posizioni funzionali di psicologo collaboratore, psicologo coadiutore e di psicologo dirigente del profilo professionale: psicologi, oltre i candidati che sono in possesso dei requisiti di cui al D.M. 30 gennaio 1982, come modificato con D.M. 3 dicembre 1982, sono ammessi altresì i cittadini italiani che hanno conseguito la laurea in psicologia nelle università austriache, riconosciuta equivalente alla laurea in pedagogia ai sensi della legge 6 aprile 1982, n. 241.

Art. 11 (Concorso pubblico, per titoli ed esami, per le posizioni funzionali di operatore professionale collaboratore e operatore professionale coordinatore del profilo professionale operatori professionali di 1a categoria del personale di vigilanza ed ispezione)

(1) Ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, banditi in provincia di Bolzano entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, per la copertura di posti in organico del personale di vigilanza ed ispezione - operatori professionali di 1a categoria delle posizioni funzionali di operatore professionale collaboratore e operatore professionale coordinatore, oltre i candidati che sono in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 81, lettera b), punti 3), del D.M. 30 gennaio 1982, come modificato dal D.M. 3 dicembre 1982, sono ammessi anche i candidati in possesso del diploma di "ispettore d'igiene e dell'ambiente" conferito ai sensi dell'articolo 17 del D.P.G.P. 23 ottobre 1986, n. 22 come modificato dall'articolo unico del D.P.G.P. 6 agosto 1987, n. 10.

(2)  7)

7)

Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 4 della L.P. 10 giugno 1992, n. 17.

Art. 12   8)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

8)

Omissis.

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