(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad organizzare e gestire direttamente, o tramite affidamento a terzi, iniziative atte a promuovere e favorire la conoscenza della seconda lingua - italiano e tedesco - che possono svolgersi in Italia o in Paesi dell'area linguistica tedesca.
(2) La Giunta provinciale è altresì autorizzata ad erogare a istituzioni, enti, fondazioni, associazioni e comitati, che non operano a scopo di lucro, contributi, sussidi, premi e sovvenzioni per la promozione della conoscenza della seconda lingua. Tali vantaggi possono essere concessi anche a cooperative del medesimo settore, iscritte nell'apposito registro provinciale. 2)
(3) La Giunta provinciale può assumere spese o concedere contributi, sussidi e premi per pubblicazioni, per materiali didattici e realizzazioni audiovisive, nonché per elaborati in tema di bilinguismo.
(4) I provvedimenti di cui alla presente legge sono estesi alla promozione ed agevolazione della conoscenza della lingua ladina. 3)