Pubblicata nel B.U. 17 maggio 1988, n. 22.
(1) L'Ufficio e il Servizio di orientamento scolastico e professionale devono curare il continuo aggiornamento dei propri collaboratori.
(2) Per il perseguimento della finalità di cui al precedente comma i corsi possono essere frequentati anche all'estero. L'Ufficio rispettivamente il Servizio interessato possono avvalersi anche di esperti provenienti dall'area culturale tedesca e ladina.