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In vigore al: 11/09/2012

a) LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1988, n. 151)
Disciplina dell'orientamento scolastico e professionale

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1)

Pubblicata nel B.U. del 17 maggio 1988, n. 22.

Art. 10 (Disposizioni finali)

(1) Il punto 5 del primo comma dell'articolo 19 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, è soppresso.

(2) Su proposta degli assessori competenti, la Giunta provinciale può disporre il distacco, presso l'Ufficio rispettivamente il Servizio di orientamento scolastico e professionale, fino ad un massimo di sei insegnanti dell'Ispettorato alla formazione professionale in lingua tedesca e ladina e fino ad un massimo di due insegnanti dell'Ispettorato alla formazione professionale in lingua italiana. Il personale distaccato è posto alle dipendenze dei direttori degli Uffici competenti per l'orientamento scolastico e professionale e osserva il normale orario d'ufficio vigente per i dipendenti provinciali.

(3) Sono abrogate le disposizioni della legge provinciale 10 novembre 1960, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.