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In vigore al: 11/09/2012

a) LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1988, n. 151)
Disciplina dell'orientamento scolastico e professionale

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1)

Pubblicata nel B.U. del 17 maggio 1988, n. 22.

Art. 3 (Uffici per l'orientamento scolastico e professionale e loro compiti)

(1) I compiti previsti dalla presente legge sono espletati rispettivamente dall'Ufficio 27 - Orientamento scolastico e professionale della ripartizione III di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e dal Servizio di Orientamento scolastico e professionale presso l'Ufficio 155 - Affari amministrativi scolastici - di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, della ripartizione X.

(2) All'Ufficio rispettivamente al Servizio di orientamento scolastico e professionale sono attribuiti i seguenti compiti:

  • a)  informazione generica e consulenza nell' ambito scolastico, professionale ed economico-lavorativo;
  • b)  sostegno e sensibilizzazione delle agenzie e degli operatori che incidono sui processi di scelta dell' individuo;
  • c)  consulenza psicologica e informativa, sia individuale che delle famiglie; esame psicodiagnostici ed attitudinali;
  • d)  assistenza ai giovani in cerca di posti per apprendistato;
  • e)  consulenza per adulti che intendono riqualificarsi;
  • f)  cura dell' orientamento professionale dei lavoratori;
  • g)  iniziative finalizzate all' orientamento scolastico, professionale e lavorativo di soggetti portatori di handicap;
  • h)  collaborazione con scuole, istituzioni di addestramento e formazione professionale e con istituzioni nel campo sociale ed economico;
  • i)  corsi di aggiornamento e altre iniziative formative sulle tematiche orientative;
  • l)  elaborazione di relazioni e pareri tecnici in materia di orientamento scolastico e professionale;
  • m)  ricerca e documentazione;
  • n)  cura ed edizione di pubblicazioni e strumenti didattici.

(3) I compiti elencati nel precedente comma sostituiscono quelli previsti per l'Ufficio 27: Orientamento scolastico e professionale, di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, nonché la voce "Orientamento scolastico e professionale" dell'Ufficio 155: Affari amministrativi scolastici, di cui al medesimo allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

(4) I consulenti di orientamento possono essere impiegati anche come relatori in materia di orientamento scolastico-professionale nei corsi di base presso le scuole professionali provinciali e nei corsi di aggiornamento per insegnanti.