In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

a) LEGGE PROVINCIALE 31 marzo 1988, n. 131)
Assunzione ed esercizio di compiti, istituzione di agevolazioni, nonché modifiche di vigenti leggi provinciali in materia di agricoltura e foreste

Visualizza documento intero
1)

Pubblicata nel B.U. 19 aprile 1988, n. 18.

Art. 3 (Contributi per lo sviluppo della meccanizzazione agricola e della zootecnia)

(1) Per favorire un aumento della produttività del lavoro attraverso lo sviluppo e il miglioramento qualitativo della meccanizzazione, la Giunta provinciale può concedere contributi in conto capitale per l'acquisto di macchine agricole e connesse attrezzature. Tali agevolazioni non possono superare, per aziende ad indirizzo frutticolo il 25% e, per tutte le altre aziende, il 35% della spesa ammessa.

(2) Al fine di promuovere lo sviluppo ed il consolidamento delle produzioni zootecniche, la Giunta provinciale può concedere contributi in conto capitale fino al 35% della spesa ammessa per l'acquisto di bestiame, di mezzi tecnici ed attrezzature zootecniche, nonché per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di ricoveri per il bestiame e di impianti per lo sviluppo delle specie minori, della polli- e apicoltura. Per la costruzione di concimai e vasche per liquami, per il risanamento di ricoveri per bestiame ed in genere per tutte le opere finalizzate alla tutela dell'ambiente, l'ammontare di questi contributi può essere maggiorato fino al 50% della spesa ammessa.

(3) Salvo che per l'apicoltura, i contributi di cui ai precedenti commi possono essere concessi solo a titolari di aziende agricole e, preferibilmente, a coltivatori diretti, singoli od associati. Le relative domande devono essere dirette all'assessorato per l'agricoltura e le foreste e corredate di un preventivo di spesa, nonché di una descrizione tecnicoeconomica dell'azienda.

(4) Per favorire l'immissione sul mercato dei prodotti zootecnici, la Giunta provinciale può concedere ai consorzi per la commercializzazione di bestiame, nonché ad altre organizzazioni operanti nello stesso settore, contributi sulle spese sostenute per la vendita di bestiame da allevamento, riproduzione ed ingrasso. Tali agevolazioni non possono superare il 50% della spesa ammessa. 2)

2)

L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 20 della L.P. 27 aprile 1995, n. 9.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionA Masi chiusi
ActionActionB Interventi a favore dell' agricoltura
ActionActionC Bonifica e ricomposizione fondiaria
ActionActionD Agenzia Demanio provinciale, Centro di sperimentazione Laimburg e servizio fitopatologico
ActionActionE Zootecnia
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 31 marzo 1988, n. 13
ActionActionAssunzione ed esercizio di compiti
ActionActionIstituzione di agevolazioni
ActionActionArt. 3 (Contributi per lo sviluppo della meccanizzazione agricola e della zootecnia)
ActionActionArt. 4   
ActionActionModifica di vigenti leggi provinciali in materia di agricoltura e foreste
ActionActionDisposizioni finali
ActionActionb) Legge provinciale 29 giugno 1989, n. 1 
ActionActionc) Legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 5 novembre 2001, n. 11
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2012, n. 16
ActionActionF Igiene dei prodotti alimentari
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico