Pubblicata nel B.U. 19 aprile 1988, n. 18.
(1) Con l'entrata in vigore della presente legge provinciale i compiti finora esercitati dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ai sensi del D.P.R. 28 gennaio 1958, n. 1256, emanato in attuazione della legge 25 luglio 1952, n. 1009, sulla fecondazione artificiale degli animali, nonché della legge 3 febbraio 1963, n. 126, concernente la disciplina della riproduzione bovina, vengono assunti dall'amministrazione provinciale.
(2) I compiti derivanti da quanto previsto nel precedente comma sono svolti dall'ispettorato per l'agricoltura.
(3) I diritti fissi ed i proventi delle pene pecuniarie e delle oblazioni previsti dalla normativa di cui al primo comma vengono introitati, senza vincolo di destinazione, nel bilancio della Provincia.