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In vigore al: 11/09/2012

b) LEGGE PROVINCIALE 13 marzo 1987, n. 51)
Incentivazione della conoscenza delle lingue

1)
Pubblicata nel B.U. 24 marzo 1987, n. 14.

Art. 1 (Obiettivi e principi generali)  delibera sentenza

(1) Con l'intento di ampliare gli orizzonti culturali della popolazione, di venire incontro alle esigenze del mondo economico moderno e di contribuire al processo di unificazione europea, la Provincia autonoma di Bolzano promuove, tramite gli assessorati competenti, la partecipazione a corsi pubblici o privati tesi all'apprendimento delle lingue straniere ad esclusione della seconda lingua (italiano o tedesco).

(2) Viene promossa la frequenza dei corsi che si svolgono all'estero.

(3) La lingua straniera insegnata nei corsi deve corrispondere alla lingua della popolazione dello Stato o della regione in cui si svolgono i corsi.

(4) Ai sensi del primo comma, col termine di "corsi" si intendono quei cicli d'apprendimento di breve o lunga durata, ovvero corsi che coprano un intero anno scolastico o accademico, con cui una lingua viene insegnata direttamente tramite lezioni di lingua o, indirettamente, con lo svolgimento di lezioni improntate su materie d'insegnamento qualsiasi.

(5) Rimangono salve le disposizioni di cui alla legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, e alla legge provinciale 8 novembre 1983, n. 42.

(6) La Giunta provinciale è altresì autorizzata a promuovere, direttamente o tramite affidamento a terzi, corsi ed altre iniziative finalizzate a favorire la conoscenza di lingue straniere e delle rispettive culture. Per l'effettuazione ed anticipazione delle spese, nonché per l'apertura di appositi conti presso la Tesoreria della Provincia per il versamento delle quote a carico dei partecipanti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18. 2)

(7) La Giunta provinciale è inoltre autorizzata a erogare a istituzioni, enti, fondazioni, associazioni e comitati che non operano a scopo di lucro, contributi, sussidi, premi e sovvenzioni per la promozione della conoscenza delle lingue straniere. Tali vantaggi possono essere concessi anche a cooperative del medesimo settore, iscritte nell'apposito registro provinciale. 3)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 576 del 30.12.2004 - Erogazione di contributi provinciali per corsi di lingue - parziale idonea documentazione di spesa
2)
Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 40 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9, e successivamente sostituito dall'art. 19, comma 1, della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.
3)
Il comma 7 è stato aggiunto dall'art. 1 della L.P. 5 agosto 1996, n. 16, e successivamente sostituito dall'art. 10 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.

Art. 1/bis (Settimane linguistiche intensive)

(1) Per i fini di cui all'articolo 1, comma 1, la Provincia può finanziare settimane linguistiche intensive della durata non inferiore a sette giorni di calendario e 25 ore settimanali di lezione, organizzate e realizzate dagli organi scolastici competenti. 4)

4)
L'art. 1/bis è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 5 agosto 1996, n. 16.

Art. 2 (Beneficiari delle sovvenzioni)

(1) Sono ammessi al beneficio delle sovvenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, le cittadine e i cittadini dell’Unione europea residenti ininterrottamente per un anno in provincia di Bolzano, che abbiano assolto l’obbligo scolastico. Le cittadine e i cittadini extra comunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in Italia sono equiparati ai cittadini italiani. 5)

(2) Il limite d'età dei beneficiari è fissato dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione. 6)

5)
L'art. 2, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 2, della L.P. 28 ottobre 2011, n. 12.
6)
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 19, comma 2, della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 3 (Limiti di reddito e graduatorie)

(1) Per la promozione e l'apprendimento delle lingue straniere la Provincia autonoma prevede apposite sovvenzioni e può istituire un servizio di consulenza e di coordinamento.

(2) La Giunta provinciale stabilisce annualmente un tetto di reddito per l'ammissione al beneficio della sovvenzione, le persone di riferimento per il reddito ed il patrimonio nonché i criteri per la formazione di una graduatoria. Per la valutazione del reddito e del patrimonio si applicano i criteri stabiliti per l'assistenza scolastica ai sensi della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7. 7)

(3) Presupposto per l'erogazione della sovvenzione è l'iniziativa responsabile del richiedente rispettivamente del suo rappresentante legale.

(4) Qualora i fondi disponibili non fossero sufficienti per soddisfare tutte le richieste pervenute, essi vengono assegnati in base ad apposite graduatorie.

(5) Le graduatorie vengono predisposte separatamente per gruppi linguistici. I richiedenti possono inoltre essere suddivisi per categorie di beneficiari ed essere ammessi in proporzione al numero delle domande presentate.

7)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 4 della L.P. 5 agosto 1996, n. 16.

Art. 4 (Durata dei corsi ed entità della diaria)

(1) La Giunta provinciale fissa annualmente per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, la durata e il monteore settimanale di lezioni, che non possono essere inferiori rispettivamente a 19 giorni di calendario e 15 ore settimanali di lezione. 8)

(2) La Giunta provinciale fissa altresì annualmente la sovvenzione massima e le caratteristiche generali che devono possedere i corsi frequentati dagli interessati ammessi alle sovvenzioni di cui all'articolo 3, comma 1. 8)

(3) La sovvenzione viene calcolata in base ad una diaria differenziata per scaglioni di reddito e di patrimonio fissata annualmente dalla Giunta provinciale con apposito provvedimento. L'entità della diaria può essere scaglionata in diminuzione in rapporto all'aumento della durata del corso frequentato. La sovvenzione in nessun caso può essere superiore all'importo massimo delle borse di studio previsto per gli studenti universitari di cui alla legge provinciale 5 gennaio 1958, n. 1, e successive modifiche.

8)
I commi 1 e 2 sono stati sostituiti dall'art. 5 della L.P. 5 agosto 1996, n. 16.

Art. 5 (Criteri per le graduatorie)

(1) Per la formazione delle graduatorie cui all'articolo 3, quarto e quinto comma, si tiene conto tra l'altro dei seguenti criteri:

  • a)  del reddito e del patrimonio di cui all' articolo 3;
  • b)    9)
  • c)  del maggior numero di ore del corso che il richiedente intende frequentare;
  • d)  dell' età più avanzata del richiedente.

(2) Il punteggio da assegnare in base ai criteri di cui al comma 1, lettere c) e d), non può comunque essere superiore di un terzo rispetto al punteggio da assegnare per il reddito e per il patrimonio di cui alla lettera a). 10)

9)
Abrogata dall'art. 6 della L.P. 5 agosto 1996, n. 16.
10)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 6 della L.P. 5 agosto 1996, n. 16.

Art. 6 (Bandi, modalità e criteri)

(1) Per l'erogazione delle sovvenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, la Giunta provinciale effettua annualmente almeno un bando di concorso con la possibilità di prevedere nello stesso più scadenze successive.

(2) In ogni bando la Giunta provinciale stabilisce le modalità e i criteri per l'erogazione delle sovvenzioni. 11)

11)
L'art. 6 è stato sostituito dall'art. 7 della L.P. 5 agosto 1996, n. 16.

Art. 7 (Assegnazione competenze e personale)

(1) Le competenze di cui alla presente legge sono attribuite all'Ufficio 26: "Assistenza scolastica e universitaria", della ripartizione III e dell'Ufficio 156/bis: "Promozione del bilinguismo", della ripartizione X.

(2) Agli uffici di cui al primo comma vengono pertanto conferite le seguenti ulteriori attribuzioni:

  • -  attività di consulenza per le lingue straniere;
  • -  istruttoria per la concessione di sovvenzioni.

(3) Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 13 della legge provinciale 8 novembre 1983, n. 42, con la presente legge l'ufficio 156/bis, di cui alla stessa legge provinciale, viene denominato: "Ufficio per la promozione del bilinguismo e delle lingue straniere" n. 181.

(4) Al suddetto ufficio 181 viene inoltre attribuita la competenza "Aggiornamento del personale docente di seconda lingua / tedesco delle scuole di ogni ordine e grado".

(5) L'articolo 12 della legge provinciale 8 novembre 1983, n. 42, è soppresso.

(6) Per l'attuazione dei compiti previsti dalla presente legge le dotazioni organiche sono aumentate come qui di seguito indicato:

Ripartizione III:

  • a)  ruolo speciale dell' istruzione e cultura: n. 2 posti nella VIIa qualifica funzionale;
  • b)  ruolo amministrativo: n. 1 posto nella IVa qualifica funzionale.

Ripartizione X:

  • a)  ruolo speciale dell' istituzione e cultura: n. 1 posto nella VIIa qualifica funzionale;
  • b)  ruolo amministrativo: n. 1 posto nella IVa qualifica funzionale.

(7) Per ciascuna ripartizione un impiegato appartenente alla VIIa qualifica funzionale deve risultare in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese, nonché di un'altra lingua straniera. 12)

12)
Il comma 7 è stato sostituito dall'art. 40 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.

Art. 8-9.   13)

13)
Omissis.

Art. 10 (Norma transitoria)

(1) I beneficiari di cui all'articolo 2 della presente legge, che hanno frequentato nel periodo compreso tra il 15 giugno 1986 ed il primo bando di concorso dopo l'entrata in vigore della presente legge con esito positivo corsi pubblici o privati tesi all'apprendimento delle lingue straniere ai sensi degli articoli 1 e 4, primo comma, possono presentare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge una domanda per la concessione della sovvenzione.

(2) In prima applicazione del precedente comma la Giunta provinciale stabilisce il tetto di reddito, riferito all'anno 1985, di cui all'articolo 3, secondo comma, la diaria di cui all'articolo 4, terzo comma, nonché i documenti che devono essere allegati alla domanda e le ulteriori modalità procedurali per la liquidazione della sovvenzione.

(3) La Giunta provinciale accerta l'esistenza dei presupposti, di cui ai precedenti primo e secondo comma, e redige, qualora i mezzi a disposizione non siano sufficienti per soddisfare tutte le richieste, apposite graduatorie tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 5 e liquida l'intero importo della sovvenzione in un'unica soluzione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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