Pubblicata nel B.U. 22 dicembre 1987, n. 57.
(1) Allo scopo di favorire la formazione e lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice, l'amministrazione provinciale è autorizzata a concedere contributi costanti in conto interessi su mutui della durata massima di anni 15, e comunque non inferiore ad anni dieci, per l'acquisto di masi chiusi o di fondi rustici idonei alla costituzione ed all'ampliamento di masi chiusi, esclusi i casi di assistenza a coltivatori diretti assuntori di masi chiusi di cui alla legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni; il tasso a carico del beneficiario non può essere inferiore a quello minimo fissato dallo Stato.
(2) Per poter beneficiare dei contributi di cui sopra il richiedente non deve avere alienato negli ultimi cinque anni fondi rustici con una superficie maggiore di 3000 m².