Pubblicata nel B.U. 9 dicembre 1987, n. 55.
(1) Nella prima applicazione della presente legge le erogazioni del CONI alla Provincia autonoma di Bolzano vengono impiegate prescindendo dalle modalità previste dall'articolo 1 della presente legge. I relativi contributi vengono concessi ai destinatari stabiliti nel programma con deliberazione della Giunta provinciale, prima dell'entrata in vigore della presente legge.