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In vigore al: 11/09/2012

b) LEGGE PROVINCIALE 22 ottobre 1987, n. 271)
Provvidenze straordinarie per imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, alberghiere e pubblici esercizi situate in zone colpite da gravi calamità pubbliche 2)

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1)

Pubblicata nel B.U. 27 ottobre 1987, n. 47.

2)

Il titolo è stato modificato dall'art. 3, comma 1, della L.P. 5 aprile 1995, n. 8.

Art. 2/bis (Sovvenzioni straordinarie)  delibera sentenza

(1) In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, a favore delle imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi e delle aziende alberghiere colpite da evento calamitoso può essere concessa una sovvenzione straordinaria fino al 50% dell'ammontare dei danni subiti, se non situate in zone colpite da gravi calamità pubbliche appositamente delimitate. 7)

massimeDelibera N. 307 del 04.02.2008 - Legge provinicale 11 agosto 1998, n. 9 art. 21-bis "Applicazione dell'impsta regionale sulle attività produttive" - disposizioni di cui al comma 6- sexies
7)

L'art. 2/bis è stato inserito dall'art. 3, comma 2, della L.P. 5 aprile 1995, n. 8.