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In vigore al: 11/09/2012

b) LEGGE PROVINCIALE 22 ottobre 1987, n. 271)
Provvidenze straordinarie per imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, alberghiere e pubblici esercizi situate in zone colpite da gravi calamità pubbliche 2)

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1)

Pubblicata nel B.U. 27 ottobre 1987, n. 47.

2)

Il titolo è stato modificato dall'art. 3, comma 1, della L.P. 5 aprile 1995, n. 8.

Art. 1 (Delimitazione delle zone)

(1) Le provvidenze contenute nella presente legge possono essere concesse ad imprese industriali, commerciali, di servizi, artigianali ed ai pubblici esercizi, nonché agli enti, alle associazioni, a singoli privati e liberi professionisti situati nelle zone colpite da gravi calamità pubbliche e delimitate con deliberazione della Giunta provinciale. 3)

(2) La deliberazione di delimitazione delle zone colpite è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3)

Il comma 1 è stato modificato dall'art. 3, comma 1, della L.P. 5 aprile 1995, n. 8.