In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 21)
Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 27 gennaio 1987, n. 6.

Art. 7 (Consegnatari dei beni e relativi obblighi)  delibera sentenza

(1) Tutti i beni devono essere dati in consegna per mezzo di un apposito verbale ad agenti "consegnatari", nominati con decreto dell'assessore competente per l'amministrazione del patrimonio. Il provvedimento di nomina del consegnatario può essere revocato in qualsiasi momento. Esso è revocato di diritto per motivi di incompatibilità, nonché per sospensione o cessazione dal servizio.

(2) Sono di regola consegnatari i funzionari dirigenti, i presidi e i direttori delle scuole ed istituti scolastici, i direttori dei lavori, i funzionari preposti ad aziende o servizi speciali, i legali rappresentanti di enti e organismi che hanno in dotazione beni di proprietà della Provincia.

(3) I consegnatari sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in consegna finché non ne abbiano ottenuto legale discarico.

(4) - (5)4)

(6) I consegnatari hanno l'obbligo di vigilare sul buon uso, sulla custodia e sulla funzionalità dei beni, degli impianti e delle attrezzature. Essi provvedono inoltre all'accertamento dei danni arrecati da terzi ai beni e rispettivamente dai beni a terzi e ne riferiscono al direttore dell'ufficio competente per il patrimonio. In loro favore possono essere autorizzate aperture di credito al fine di poter provvedere alla manutenzione di pronto intervento sui beni stessi.

(7) I consegnatari non sono responsabili dell'abusivo e colpevole deterioramento dei beni regolarmente dati in uso o affidati a subconsegnatari se non in quanto abbiano omesso quella vigilanza che loro incombe.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 394 del 31.08.2004 - Comunicazione di avvio di procedimento - sgombero di un proprio immobile - l'amministrazione agisce iure privatorum - nessun obbligo di comunicazione
4)
I commi 4 e 5 sono stati abrogati dall'art. 10 della L.P. 9 novembre 2001, n. 16.