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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 21)
Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 27 gennaio 1987, n. 6.

Art. 6 (Inventario dei beni mobili patrimoniali)

(1) L'inventario dei beni mobili patrimoniali deve contenere:

  1. l'ubicazione;
  2. la descrizione e la quantità;
  3. il prezzo d'acquisto o il valore di stima.