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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 21)
Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 27 gennaio 1987, n. 6.

Art. 5 (Inventario dei beni immobili patrimoniali)  delibera sentenza

(1) L'inventario dei beni immobili patrimoniali deve contenere le seguenti indicazioni:

  1. il luogo, la denominazione, consistenza e la qualità dei beni;
  2. i dati tavolari;
  3. il titolo di provenienza;
  4. dati relativi al valore e alla destinazione dei beni.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 377 del 20.12.2001 - Patrimonio indisponibile della Provincia - alienazione mediante procedura di aggiudicazione- ricorso giurisdizionale - inammissibilità di motivi aggiunti