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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 21)
Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 27 gennaio 1987, n. 6.

Art. 3 (Inventario dei beni demaniali)

(1) L'inventario dei beni demaniali contiene la descrizione dei beni desunta dai rispettivi catasti, elenchi o registri.

(2) I beni demaniali che cessano dalla loro destinazione all'uso pubblico, sono trasferiti al patrimonio con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.