(1) Per gli immobili trasferiti ai comuni ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 48, la Giunta provinciale, su richiesta del comune interessato, può autorizzare la cancellazione del vincolo di inalienabilità anche prima della scadenza del termine stabilito, purché l'immobile venga trasferito in tutto o in parte ad un altro ente pubblico per il perseguimento di fini istituzionali nell'interesse della popolazione locale.