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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 21)
Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 27 gennaio 1987, n. 6.

Art. 17 (Alienazione di beni immobili a destinazione agricola ad affittuari coltivatori diretti)

(1) Per i beni immobili aventi destinazione agricola, che si intendono alienare agli affittuari coltivatori diretti, la stima di cui all'articolo 14 è effettuata di concerto con l'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

(2) La stima dei beni predetti viene fatta tenuto conto dell'altitudine, della posizione, della produttività, del tipo di coltura, della stato di conservazione, ove trattasi di edifici, e delle migliorie eventualmente apportate.

(3)12)

(4) Se gli immobili da alienare sono situati ad un'altitudine superiore a 600 m s.l.m. e l'acquirente del bene, rispettivamente il suo dante causa nell'ambito di una famiglia coltivatrice diretta, abbiano coltivato per almeno dieci anni consecutivi il bene immobile oggetto della compravendita, il prezzo di vendita viene determinato ai sensi dell'articolo 21 del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1978, n. 32.13)

(5) Il ricavo dall'alienazione di terreni agricoli e boschi affidati in gestione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, all'Azienda Foreste e Demanio o al Centro di Sperimentazione Laimburg, deliberata dalla Giunta provinciale su proposta del rispettivo consiglio di amministrazione, è reimpiegato di norma per l'acquisto di beni di natura analoga oppure per altri investimenti immobiliari urgenti.14)

12)
Abrogato dall'art. 3 della L.P. 19 febbraio 1996, n. 4.
13)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 3 della L.P. 19 febbraio 1996, n. 4.
14)
Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 46 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9, e successivamente sostituito dall'art. 18 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.