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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 21)
Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 27 gennaio 1987, n. 6.

Art. 14 (Stima dei beni immobili da acquistare o da alienare)

(1) Salvo quanto disposto dagli articoli 15 e 17, gli acquisti e le alienazioni di beni immobili sono autorizzati previa stima del valore da parte dell'Ufficio estimo provinciale, il quale, qualora ne sussista l'opportunità e convenienza, può proporre la ripartizione degli immobili in lotti funzionali.7)

7)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 19 febbraio 1996, n. 4.