In vigore al

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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 21)
Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 27 gennaio 1987, n. 6.

Art. 13 (Concessione in uso di beni immobili - abitazione)

(1) I beni immobili utilizzabili ad abitazione possono essere dati in uso gratuito dalla Giunta provinciale all'istituto per l'edilizia abitativa agevolata, il quale provvede all'amministrazione degli stessi in conformità alle norme vigenti in materia di edilizia abitativa agevolata. In tal caso le spese di manutenzione e gestione sono a carico dell'istituto, al quale competono anche i relativi canoni di locazione ed altre entrate connesse.