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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 21)
Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 27 gennaio 1987, n. 6.

Art. 11/bis (Concessione in uso di beni culturali)

(1) I beni demaniali o patrimoniali di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico della Provincia possono essere concessi in uso a titolo oneroso con le modalità indicate nell’articolo 11, commi 1 e 3.

(2) I beni di cui al comma 1 possono essere concessi in comodato o comunque a titolo gratuito, con le modalità indicate nel comma 1 dell’articolo 11, a persone giuridiche o associazioni senza fini di lucro, anche aventi sede fuori provincia, che in base al loro statuto perseguano interessi collettivi. Se l’uso è previsto esclusivamente a fini culturali e senza scopo di lucro i beni culturali della Provincia possono essere concessi in comodato o a titolo gratuito diverso anche a persone fisiche.

(3) L’uso dei beni è concesso solo a condizione che vengano garantite la conservazione e la fruizione pubblica del bene.6)

6)
L'art. 11/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 13 giugno 2012, n. 10.