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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 21)
Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 27 gennaio 1987, n. 6.

Art. 10 (Assicurazione dei beni)

(1) I beni della Provincia, ad eccezione di quelli soggetti per legge all'assicurazione obbligatoria, non vanno di norma assicurati.

(2) L'assicurazione da responsabilità civile degli autoveicoli avviene tramite trattativa privata.