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In vigore al: 11/09/2012

d) LEGGE PROVINCIALE 4 dicembre 1986, n. 311)
Istituzione di un albo professionale per giardinieri

1)

Pubblicata nel B.U. 16 dicembre 1986, n. 56.

Art. 1 (Qualifica di giardiniere)

(1) Per i giardinieri si intendono le persone che svolgono su una superficie di almeno 5000 m², di cui almeno 500 m² riscaldabili, personalmente e professionalmente, una o più delle seguenti attività:

  • a)  coltivazione di piante ornamentali in serre o all' aperto;
  • b)  formazione ed impianto di orti e giardini;
  • c)  vivaio per arbusti e alberi ornamentali;
  • d)  orticoltura intensiva eccettuata l' orticoltura estensiva;
  • e)  produzione di sementi per piante ornamentali e ortaggi.

Art. 2 (Albo professionale)  delibera sentenza

(1) Presso l'Assessorato per l'agricoltura e le foreste è istituito un albo professionale per giardinieri.

(2) In tale albo professionale sono iscritti, su domanda, le persone aventi i seguenti presupposti:

  • a)  tre anni di apprendistato presso giardinieri iscritti all' albo professionale con contemporanea frequenza della scuola professionale e superamento di un esame di abilitazione per giardinieri;
  • b)  attività professionale almeno biennale presso un giardiniere iscritto all' albo professionale dopo il superamento dell'esame di abilitazione.

(3) A condizione che l'interessato superi l'esame di abilitazione di cui alla lettera a) del presente articolo possono essere iscritti all'albo professionale anche i giardinieri che hanno compiuto l'apprendistato e frequentato la scuola professionale al di fuori della Provincia o all'estero.

(4) L'attività professionale di cui alla lettera b) del presente articolo può essere assolta anche al di fuori della provincia o all'estero.

(5) Per quanto riguarda l'addestramento degli apprendisti, i diritti e doveri degli stessi e del maestro, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 155 del 23.05.1985 - Albo professionale per giardinieri

Art. 3   2)

2)

Abrogato dall'art. 48, comma 1, lettera c), della L.P. 10 giugno 2008, n. 4. Vedi l'art. 3 del D.P.G.P. 30 novembre 2000, n. 46, così modificato dall'art. 2 del D.P.P. 26 marzo 2008, n. 11.

Art. 3

(1) È soppressa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la commissione per la tenuta dell'albo professionale dei giardinieri come disciplinata, quanto a composizione e funzioni, dalla legge provinciale 4 dicembre 1986, n. 31.

(2) Le funzioni della commissione di cui al comma 1 del presente articolo sono attribuite al direttore dell'Ufficio Frutti- viticoltura (31.2.)

Art. 4 (Misure di incentivazione)

(1) Dopo l'entrata in vigore della presente legge i giardinieri, che intendono richiedere misure di incentivazione previste da leggi provinciali, devono essere iscritti all'albo professionale ed allegare alla relativa domanda un certificato di iscrizione.

Art. 5 (Disposizione transitoria)

(1) Fino alla decorrenza di due anni dall'entrata in vigore della presente legge nell'albo professionale per giardinieri possono essere iscritti, oltre ai soggetti di cui al precedente articolo 2, anche coloro i quali gestiscono da almeno tre anni personalmente e professionalmente un'azienda orticola.

(2) Fino alla decorrenza di quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge possono essere iscritti all'albo professionale anche coloro i quali hanno assolto l'apprendistato e l'attività professionale di cui al secondo comma dell'articolo 2 presso giardinieri non iscritti all'albo professionale.

Art. 6   3)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

3)

Omissis.

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