Pubblicata nel B.U. 16 dicembre 1986, n. 56.
(1) Fino alla decorrenza di due anni dall'entrata in vigore della presente legge nell'albo professionale per giardinieri possono essere iscritti, oltre ai soggetti di cui al precedente articolo 2, anche coloro i quali gestiscono da almeno tre anni personalmente e professionalmente un'azienda orticola.
(2) Fino alla decorrenza di quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge possono essere iscritti all'albo professionale anche coloro i quali hanno assolto l'apprendistato e l'attività professionale di cui al secondo comma dell'articolo 2 presso giardinieri non iscritti all'albo professionale.