Pubblicata nel B.U. 12 agosto 1986, n. 34.
(1) In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, punto 2, nella prima applicazione della presente legge, possono essere ammessi a beneficiare delle anticipazioni finanziarie, indipendentemente dalla stipula della convenzione, i progetti di formazione di cui al precedente articolo 3, purché approvati dalla competente commissione della Comunità Economica Europea ed in fase di realizzo alla data di entrata in vigore della legge stessa.
(2) In tal caso la Giunta provinciale stabilirà i criteri e le modalità di erogazione delle predette anticipazioni finanziarie, nonché le forme di garanzia relative alla restituzione delle somme anticipate.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.