Pubblicata nel B.U. 12 agosto 1986, n. 34.
(1) La Giunta provinciale, sentita la commissione provinciale per il fondo sociale europeo, autorizza la presentazione, per l'utilizzo dei contributi del fondo sociale europeo, di progetti di formazione predisposti da operatori pubblici o privati di cui all'articolo 2 della decisione del Consiglio della Comunità Economica Europea n. 83/516 del 17 ottobre 1983.
(2) Al fine di garantire la migliore realizzazione dei progetti, la Provincia può mettere a disposizione, anche gratuitamente, degli operatori titolari dei progetti immobili ed attrezzature di cui essa abbia la disponibilità.
(3) La Giunta provinciale, sentita la commissione per il fondo sociale europeo, determina le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione per i titolari dei progetti di formazione nel rispetto delle vigenti norme statali e comunitarie.