Pubblicata nel B.U. 14 gennaio 1986, n. 2.
(1) La Provincia autonoma di Bolzano assicura, quali prestazioni sanitarie aggiuntive, l'erogazione di prodotti galenici magistrali, di materiale di medicazione e di presidii terapeutici.
(2) La Giunta provinciale, sentito l'Ordine dei farmacisti e l'Ordine dei medici, individua i prodotti da erogare e stabilisce i limiti e le modalità di erogazione.
(3) Per le finalità di cui al comma 1, l'amministrazione provinciale è autorizzata ad anticipare alle aziende speciali unità sanitarie locali fino al 70 per cento delle somme erogate per il corrispondente periodo dell'anno precedente. L'importo residuo è liquidato sulla base di apposite rendicontazioni presentate dalle aziende speciali unità sanitarie locali.2)
Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 25 della L.P. 30 gennaio 1997, n. 1, e successivamente modificato dall'art. 46 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.
L'art. 2 è stato abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Abrogati dall'art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.