In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

b) LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 1986, n. 111)
Impiego temporaneo di lavoratori disoccupati da parte dell'Amministrazione provinciale e da enti soggetti a tutela

1)

Pubblicata nel B.U. 25 marzo 1986, n. 13.

Art. 1 (Finalità)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano, al fine di sostenere ed incrementare l'occupazione, con la presente legge disciplina, avuto riguardo alle competenze di cui agli articoli 8, n. 29, e 10 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, rispettivamente in materia di addestramento e formazione professionale e collocamento al lavoro, il finanziamento di progetti predisposti dalla Provincia stessa, nonché da enti e istituzioni sottoposti a vigilanza o tutela della Giunta provinciale, per l'impiego temporaneo di lavoratori disoccupati per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità, compresi cantieri-scuola.

Art. 2 (Procedimento)

(1) Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 1 il piano di politica del lavoro determina:

  • a)  il piano di finanziamento per la concessione dei contributi;
  • b)  le fasce di lavoratori da privilegiare nell' impiego;
  • c)  l' entità dell'assegno da corrispondersi ai lavoratori disoccupati impegnati nella realizzazione delle opere di pubblica utilità;
  • d)  la quota dell' assegno fino ad un massimo della metà dello stesso, finanziabile con i contributi provinciali;
  • e)  i criteri e le priorità nell' accoglimento della domanda, nell'approvazione dei progetti e nella concessione dei contributi.

(2) Il piano di politica del lavoro stabilisce le procedure di richiesta dei finanziamenti e le modalità di erogazione degli stessi.

(3) L'assessore provinciale competente in materia si pronuncia con proprio decreto sulle domande e assegna il contributo provinciale nei limiti fissati dalla Giunta provinciale. 2)

2)

L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 10 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

Art. 3   3)

3)

Abrogato dall'art. 14 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

Art. 4 (Documentazione)

(1)  3)

(2) Qualora le opere che si intendano realizzare comportino, sulla base della normativa vigente, autorizzazioni amministrative o pareri tecnici, l'ente proponente dovrà dare atto in sede di domanda, dell'avvenuta acquisizione degli stessi.

(3) Le caratteristiche del progetto di intervento devono essere tali da comportare una durata dei lavori non inferiore a 3 e non superiore a 12 mesi; eccezionalmente, qualora particolari caratteristiche delle opere che si intendano realizzare lo richiedano, la durata di esecuzione del progetto può essere prorogata fino a 24 mesi dall'assessore provinciale competente in materia. 4)

3)

Abrogato dall'art. 14 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

4)

Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 11 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

Art. 5 (Scelta dei lavoratori)

(1) Possono essere utilizzati nei progetti di cui alla presente legge i lavoratori disoccupati iscritti nelle liste degli uffici di collocamento.

(2) La partecipazione dei lavoratori ai progetti è volontaria e non istituisce alcun rapporto di lavoro con il promotore e gestore, nè costituisce titolo preferenziale per la partecipazione a concorsi e/o per l'assunzione negli enti o nelle aziende pubbliche.

(3) Per la durata del progetto i lavoratori in esso impiegati mantengono la figura giuridica di disoccupati e, conseguentemente, l'iscrizione nelle liste di collocamento.

(4) L'attività lavorativa può comprendere anche momenti formativi inerenti all'attività stessa.

Art. 6 (Trattamento previdenziale) 5)

(1)  3)

(2) Per quanto concerne il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo si applicano le disposizioni della legge 6 agosto 1975, n. 418, e successive modifiche, restando a carico dell'Amministrazione provinciale il relativo onere finanziario.

5)

La rubrica dell'art. 6 è stata sostituita dall'art. 12 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

3)

Abrogato dall'art. 14 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

Art. 7 (Anticipazioni dei contributi)

(1) Sui progetti approvati ed ammessi a contributi l'Assessore provinciale in materia di lavoro può concedere un'anticipazione pari al 50% del contributo provinciale assegnato. La suddetta anticipazione può essere eccezionalmente elevata in relazione a motivate necessità connesse all'attuazione dei progetti approvati fino al 75%. All'erogazione della quota a saldo provvede l'Assessore competente, sulla base del rendiconto trasmesso alla conclusione del progetto, e del relativo certificato di collaudo, in quanto prescritto.

Art. 8 (Progetti di intervento senza contributo)

(1) I promotori che intendano utilizzare lavoratori disoccupati ai sensi della presente legge per la realizzazione di opere di pubblica utilità, senza chiedere il relativo contributo provinciale, possono richiedere all'Assessore provinciale competente in materia di lavoro l'autorizzazione all'esecuzione del rispettivo progetto di intervento.

(2) La relativa domanda va presentata, corredata della documentazione di cui al precedente articolo 4, all'ufficio provinciale mercato del lavoro. L'autorizzazione di cui al comma precedente si intende rilasciata qualora l'Assessore provinciale non si esprime entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. In tal caso viene apposta sulla medesima il nullaosta da parte del direttore dell'ufficio provinciale mercato del lavoro.

(3) Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge, in particolare per quanto concerne il trattamento spettante ai lavoratori.

Art. 9   6)

6)

Abrogato dall'art. 30 del D.P.G.P. 26 marzo 1997, n. 6.

Art. 10 (Ammissione di cittadini stranieri alla formazione professionale)

(1) Al fine di propagare l'impiego del marmo cristallino, del porfido e di altri tipi di roccia preziosa e che può essere lavorata, costituenti singolare ricchezza del territorio, alle relative iniziative di formazione professionale possono essere ammessi anche stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti.

Art. 11-13.   3)

3)

Abrogato dall'art. 14 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionA Mercato del lavoro
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 1980, n. 19
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 1986, n. 11
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1986, n. 14
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1986, n. 33
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1987, n. 24
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 11 maggio 1988, n. 17
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 dicembre 1988, n. 36
ActionActionh) Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39 
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 8 gennaio 1993, n. 1
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 ottobre 1993, n. 36
ActionActionk) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 27 giugno 2006, n. 30
ActionActionB Collocamento dei lavoratori
ActionActionC Orientamento professionale
ActionActionD Tutela tecnica del lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico