Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1985, n. 20.
(1) Per fronteggiare le difficoltà economico-finanziarie derivanti da una riduzione, a seguito di avversità atmosferiche, della quantità di prodotto da conferire e destinata alla commercializzazione per il consumo fresco, di almeno il 40 per cento, riferito alla produzione media degli ultimi tre anni nei quali non si siano verificate delle perdite causate da avversità atmosferiche, la Giunta provinciale può concedere alle cooperative agricole un contributo straordinario nella misura massima del 60 per cento delle perdite riconducibili ai minori conferimenti di prodotto.
(1/bis) L'importo del sussidio da concedere non deve superare il livello medio della produzione del triennio, moltiplicato per il prezzo medio nello stesso periodo, da cui si sottrae la produzione effettiva nell'anno in cui si è verificato l'evento, moltiplicata per il prezzo medio in quell'anno. Dall'importo dell'aiuto vanno inoltre detratte eventuali somme percepite a titolo assicurativo nonché eventuali pagamenti diretti.
(2) Gli effetti della presente disposizione decorrono dal giorno in cui sarà espresso il parere positivo da parte della Commissione europea.
(3) Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2001 (cap. 71365) la spesa di lire 450 milioni. La spesa a carico degli esercizi successivi sarà autorizzata con la legge finanziaria annuale.8)
L'art. 5/bis è stato inserito dall'art. 11 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2, e successivamente modificato dall'art. 26 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.