Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1985, n. 20.
(1) Le provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono essere concesse dalla Giunta provinciale anche prima dell'emanazione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali del provvedimento di sua competenza e dell'assegnazione delle quote da prelevarsi dal Fondo di solidarietà nazionale.
(2) In caso di mancato accoglimento della proposta provinciale di cui all'articolo 1, comma 2, oppure nell'eventualità di minori assegnazioni statali rispetto alle somme anticipate dalla Provincia, la differenza fra l'assegnazione ed i benefici concessi rimane a carico della Provincia stessa.
(3) Il termine entro il quale devono essere presentate le domande viene fissato con la deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 1, comma 2.3)
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 18 della L.P. 27 aprile 1995, n. 9, e successivamente modificato dall'art. 9, comma 2, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.