(1) Il compito di organizzare, in accordo con il servizio medicina del lavoro, di cui al successivo articolo 19, gli interventi sanitari di controllo delle condizioni di salute dei lavoratori spetta ai servizi per l'igiene e la sanità pubblica delle unità sanitarie locali, di cui all'articolo 11 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1. 3)
(2) A questo scopo il servizio medicina del lavoro tiene l'elenco dei medici di base di ogni unità sanitaria locale che collaborano con i servizi di igiene e sanità pubblica per l'esecuzione dei controlli sanitari mirati, secondo protocolli e modalità omogenee.
(3) Le prestazioni che non vengono fornite direttamente dalle strutture precedentemente indicate, sono erogate dalle strutture e dal personale del servizio sanitario provinciale e da altri presidi pubblici della provincia. In particolare:
- a) le prestazioni sanitarie specialistiche di supporto sono garantite anche mediante forme di accesso privilegiato ai presidi ambulatoriali e ospedalieri previa intesa con i responsabili dei presidi stessi;
- b) le analisi chimico-cliniche e biotossicologiche sono svolte di norma dal laboratorio provinciale che sorveglia anche la corretta esecuzione e l' affidabilità delle analisi eseguite in altri laboratori. Vanno concordate con il servizio medicina del lavoro le metodiche analitiche da organizzare e le modalità di effettuazione delle stesse.
(4) Per particolari prestazioni specialistiche e problemi complessi è possibile il ricorso, anche in funzione di consulenza, ad enti e istituti di ricerca situati fuori provincia, con la possibilità di stipulare eventuali convenzioni.