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In vigore al: 11/09/2012

d) LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 1984, n. 21)
Servizio provinciali di medicina del lavoro e di igiene e sicurezza ambientale

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1)

Pubblicata nel B.U. 7 febbraio 1984, n. 6.

Art. 14 (Consulta provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e la tutela della salute nei luoghi di lavoro)

(1) Al fine di agevolare l'informazione e la partecipazione delle parti sociali nelle materie di cui ai precedenti articoli 2 e 9, viene costituita presso l'Amministrazione provinciale la consulta per l'igiene e la sicurezza ambientale e la tutela della salute nei luoghi di lavoro.

(2) Essa è composta:

  • a)  dagli Assessori competenti in materia di sanità e tutela dell' ambiente con funzioni alternate di presidente e vicepresidente, ciascuno per il periodo corrispondente alla metà della durata in carica del comitato;
  • b)  da due funzionari rispettivamente dell' Assessorato alla tutela dell'ambiente e dell'Assessorato alla sanità, designati dall'Assessore competente;
  • c)  da un rappresentante delle associazioni provinciali degli agricoltori e coltivatori diretti più rappresentative;.
  • d)  da un rappresentante dell' associazione degli industriali;
  • e)  da un rappresentante dell' associazione degli artigiani;
  • f)  da un rappresentante dell' associazione dei commercianti;
  • g)  da quattro rappresentanti delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  • h)  dai presidenti delle unità sanitarie locali.

(3) Alle riunioni possono partecipare, con compito di relatore, funzionari tecnici degli uffici interessati.

(4) Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva o di concetto degli Assessorati alla sanità o all'ambiente.

(5) Per tutti i membri della consulta, ad eccezione del presidente e del vicepresidente e per il segretario, deve essere nominato un supplente, chiamato a sostituire l'effettivo in caso di assenza o impedimento.

(6) Alla nomina della consulta si provvede con deliberazione della Giunta provinciale.

(7) I membri restano in carica per la durata della legislatura del Consiglio provinciale. Ove i componenti cessassero per qualsiasi causa dalla carica che occupano, saranno sostituiti.

(8) La composizione della consulta deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, come rappresentata nel Consiglio provinciale.

(9) Per il funzionamento della consulta si applica la legge provinciale 6 agosto 1969, n. 6, e successive modifiche.

(10) La consulta:

  • a)  formula proposte ed esprime pareri in ordine alle materie di cui ai precedenti articoli 2 e 9;
  • b)  esamina annualmente i programmi di cui alla lettera d) del precedente articolo 13, prima che vengano sottoposti all' approvazione del comitato provinciale di cui al precedente articolo 12;
  • c)  esamina i risultati dell' attuazione dei programmi, di cui alla precedente lettera b) del presente comma, prima che vengano sottoposti all'esame del comitato provinciale di cui al precedente articolo 12.
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